Con la modifica apportata all’art. 124 del Codice della Strada, viene stabilito che per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, che circolano su strada, è richiesta almeno la patente di categoria: A1 quando le stesse non superano i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, CdS (1,60 m. di larghezza, 4 m. di lunghezza e 2,5 m. di altezza; massa complessiva a pieno carico 2,5 t) e non superino la velocità di 40 Km/h (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria A); B se le stesse superano i limiti su descritti.
Per la guida di macchine operatrici (escluse quelle a vapore), è richiesta almeno la patente di categoria: B, eccetto quelle di dimensioni eccezionali; C1 quando le stesse hanno dimensioni eccezionali (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria C).
Con le modifiche apportate nello scorso gennaio la guida senza patente di macchine agricole oppure macchine operatrici non è più oggetto di semplice multa amministrativa, ma di specifica sanzione penale prevista dall’art. 116, comma 15 del Codice della Strada. All’incauto affidamento del veicolo, si applicano invece le sanzioni di cui all’Art.116, comma 14 del Codice della Strada (sanzione amministrativa da 389 euro a 1.559 euro).
Con l’accordo Stato-Regioni già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 sono stati infine stabiliti i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole. Per i lavoratori è prevista la frequentazione di un “corso di formazione” tecnico-pratico completo, e una prova di verifica finale, il cui esito positivo consentirà il rilascio di un attestato di abilitazione. Il conseguimento della regolare patente di guida, rilasciata ai sensi del D.Lgs 30 aprile 1992 (Codice della Strada), non assolve il lavoratore dall’obbligo di conseguire lo specifico patentino. Il corso di formazione per l’ottenimento dell’abilitazione dovrà essere frequentato entro 24 mesi dalla entrata in vigore dell’Accordo. I lavoratori con esperienza sul campo di almeno 2 anni sono invece tenuti a frequentare un “corso di aggiornamento” della durata minima di 4 ore, entro 5 anni dall’entrata in vigore della norma. Riguardo l’esperienza pregressa dei due anni per i lavoratori autonomi la stessa può essere dimostrata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la disponibilità in azienda dell’attrezzatura di lavoro di cui si dichiara esperienza di conduzione; nel caso invece di lavoratore subordinato, sempre attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che questa volta deve attestare i periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto attività alle dipendenze dell’impresa agricola.
Per quanto riguarda il settore dei rimorchi, la normativa prevede una nuova patente, denominata B96 che consente la guida di veicoli fino a 3,5 t e rimorchi anche superiori a 750 kg a patto che la massa massima autorizzata della combinazione non superi 4,25 t (art. 3, comma 2). Per ottenere la patente B96 il candidato dovrà sottoporsi ad una prova pratica di guida (vettura + rimorchio) che potrà essere conseguita contestualmente al conseguimento di una patente di categoria B.