Con la pubblicazione sul Burl n. 22, suppl. del 30 maggio, 2017 è entrata in vigore la sostituzione degli articoli 11 (Tutela sanitaria degli allevamenti di api) e 12 (Disciplina del nomadismo in apicoltura) della Legge Regionale 5/2004, con l’articolo 30 della Legge Regionale 26 maggio 2017 n. 15.

Oltre all’accorpamento dei 2 articoli (artt.11 e 12) in uno solo (art. 30), con la nuova legge sono state anche modificate le sanzioni precedentemente previste. Inoltre, permane l’obbligo che le movimentazioni e le compravendite siano sempre accompagnate da certificato sanitario, che però potrà essere emesso senza visita veterinaria in apiario se il Dipartimento Veterinario valuta che non sussistano rischi sanitari. 

Per chiunque venda o trasferisca alveari anche per scopi diversi dal nomadismo senza l’accompagnamento del certificato sanitario rilasciato, da non oltre 30 giorni, dal dipartimento veterinario dell’ATS territorialmente competente, la sanzione passa dai precedenti 25,00 – 75,00 € agli attuali 250,00 – 1250,00 €.

Per chiunque occupi una postazione nomade senza aver ottenuto l’autorizzazione dell’ATS territorialmente competente, la sanzione prevista passa dai precedenti 25,00 – 75,00 € agli attuali 250,00 – 1250,00 €.

Ad accertare e irrogare le sanzioni saranno i DPV delle ATS, a cui sono affidati i compiti di vigilanza sanitaria sugli apiari nomadi e stanziali.

L’importo delle sanzioni è stato fortunatamente aggiornato anche per coloro che effettuano trattamenti insetticidi e acaricidi (non si intuisce il motivo per cui non sono stati contemplati anche i trattamenti erbicidi) su piante in fioritura o su alberi qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti non preventivamente sfalciate. In questo caso la sanzione passa dai 25,00 – 75,00 € precedentemente previsti ai 500,00 – 3000,00 € attuali.

In questo caso ad accertare e irrogare le sanzioni saranno la Regione e la Provincia autonoma di Sondrio.

 

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