L’entrata in vigore il 25 agosto scorso della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato Agricolo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10.08.2016, n. 186, ha introdotto alcune modificazioni alla disciplina in materia di imballaggi.

In particolare con il comma 2 dell’art 11 della legge al comma 2 viene abolito, per le imprese agricole, l’obbligo di iscrizione al Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), previsto dal D.Lgs. 152/2006 e costituito da tutti i produttori e utilizzatori di imballaggi.

C’è da ritenere che per tale obbligo (a questo punto decaduto) non c’è mai stata una grande attenzione da parte degli apicoltori. L’obbligo di adesione al Conai e il pagamento del relativo contributo dal 2006 ha riguardato tutti i produttori di imballaggi, ma anche gli utilizzatori. Cioè anche gli acquirenti di imballaggi vuoti (vasi di vetro ad esempio) successivamente utilizzati nel confezionamento di un prodotto destinato alla vendita (le confezioni di miele invasettato).

La nuova norma recita: “Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all’iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva.”

Pertanto gli apicoltori e le loro società in quanto imprese agricole, se semplici utilizzatori o importatori di imballaggi, non sono più soggette all’iscrizione al Conai e al pagamento del contributo di iscrizione.

L’importo del contributo da versare una tantum era molto modesto ( 5,16 euro più una quota variabile in caso di fatturati superiori ai 500.000,00 euro), ma le sanzioni per la mancata adesione al consorzio erano, e sono per chi ancora è obbligato ad aderire, ben più salate (sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro).

Considerata l’esplicita efficacia retroattiva della nuova legge, eventuali contestazioni in atto possono ritenersi annullate con semplice segnalazione della norma in vigore.