Dopo l’introduzione delle sanzioni per il mancato aggiornamento dell’Anagrafe Apistica il Ministero della Salute ha emesso una Circolare interpretativa. Tale documento non è pienamente risolutivo dei dubbi sorti e potrebbe essere considerato solo in ambito veterinario (e non da altri controllori sul territorio), quindi non esclude totalmente la possibilità che vengano elevate sanzioni o che, comunque, si origini un contenzioso. Tuttavia crediamo che sia un primo passo utile per fare chiarezza sugli obblighi e le procedure per garantire una piena e, si spera un po’ più semplice e funzionale, operatività dell’anagrafe apistica.

La citata Circolare specifica: “Si evidenzia inoltre che tra gli obblighi previsti a carico degli apicoltori, o loro delegati, figura non solo la denuncia di detenzione degli alveari, ma anche la comunicazione alla Banca Dati Apistica nazionale delle variazioni che interessano gli stessi alveari, intendendosi tutti gli eventi (compravendite/movimentazioni) che ne determinano variazioni anche temporanee della consistenza, prevedendo anche in questo caso l’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria per omesso aggiornamento della BDA”.

La precisazione “compravendite/movimentazioni” esclude, a nostro avviso, l’obbligo di aggiornare la BDA nel caso di variazioni numeriche degli alveari dell’apiario dovute alle normali pratiche di allevamento (raccolta e/o formazione di sciami, perdita o riunione di famiglie, ecc.).

Da quanto sopra riportato e sulla base delle attuali funzionalità di Lispa (il sistema informatico della banca dati regionale) ci sembra corretto valutare che un apicoltore lombardo sia conforme rispetto al Decreto 4 dicembre 2009, al Decreto 11 agosto 2014 e non sia sanzionabile come da legge 28 luglio 2016 n. 154 quando:

  • ha ricevuto l’assegnazione del codice identificativo ed è quindi registrato in BDA
  • ha effettuato direttamente o tramite delegato la denuncia di possesso degli alveari
  • tutti gli apiari stanziali e nomadi utilizzati sono registrati in banca dati
  • sono esposti correttamente tutti i cartelli identificativi degli apiari
  • ha comunicato direttamente o tramite delegato,attraverso invio dell’Allegato C cartaceo, eventuali spostamenti di alveari ed eventuali vendite di famiglie/nuclei/regine, avvenute dopo il 25 agosto 2016 (data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 154), ai dipartimenti veterinari di destinazione degli famiglie/nuclei. 

Si sottolinea che spostamenti o compravendite di cui i controllori possono avere segnalazione, e che non si può provare siano avvenuti prima del 25 agosto 2016 o che non siano del tutto avvenuti, potrebbero essere sanzionati come da Legge 154/2016.

 

Scarica l’Allegato C