La Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole alle modifiche proposte dal Ministero della Salute al Decreto Ministeriale 6 settembre 2023, introducendo una proroga significativa e alcuni aggiustamenti importanti sugli obblighi formativi per gli operatori del settore zootecnico, apicoltori inclusi.

Il nuovo assetto sposta al 31 dicembre 2026 il termine entro cui completare le 18 ore di formazione obbligatoria su sanità animale, identificazione e registrazione degli animali, biosicurezza e benessere animale. Si tratta di un passaggio rilevante, che recepisce le richieste avanzate dal mondo agricolo e apistico e sostenute in modo congiunto dalle principali organizzazioni di rappresentanza del settore apistico: Unaapi, FAI e MiC.

Le principali novità per il comparto apistico

Le modifiche al DM 6 settembre 2023 intervengono su alcuni punti critici segnalati dagli operatori, introducendo elementi di semplificazione che riguardano da vicino anche gli apicoltori. In sintesi:

  • Percorso formativo integrato
    I moduli sul benessere animale non sono più corsi separati, ma rientrano all’interno delle 18 ore complessive di formazione, evitando così sovrapposizioni e duplicazioni.

  • Corsi 2024–2025 pienamente validi
    La formazione svolta nel 2024 e 2025 sarà riconosciuta a tutti gli effetti ai fini del rispetto dell’obbligo formativo.

  • Aggiornamento meno frequente
    La periodicità dell’aggiornamento passa da 3 a 5 anni, con una durata prevista di 6 ore per ciascun aggiornamento.

  • Più soggetti abilitati alla formazione
    Viene ampliata la platea degli enti che possono organizzare i corsi, includendo anche altri organismi di formazione accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome.

Chiarimenti su responsabilità e deleghe

Il provvedimento specifica meglio anche chi è tenuto, in concreto, a rispettare l’obbligo formativo e come può essere gestita l’eventuale delega:

  • per le persone giuridiche, l’obbligo ricade sul rappresentante legale, che può nominare formalmente uno o più soggetti delegati alla gestione degli animali;

  • per le persone fisiche, è possibile conferire delega a un soggetto incaricato della gestione dell’allevamento;

  • sono esclusi dalla definizione di “professionisti degli animali” i lavoratori subordinati impegnati in mansioni ordinarie ed esecutive; a questi dovranno comunque essere garantite adeguate istruzioni operative sulle buone prassi.

Un risultato della mobilitazione del settore

Le organizzazioni nazionali Unaapi, FAI e MiC hanno seguito passo dopo passo l’evoluzione del quadro normativo, chiedendo proroghe, chiarimenti e semplificazioni per rendere gli obblighi formativi più coerenti con l’operatività reale delle aziende zootecniche e apistiche.

La proroga al 2026 e le modifiche introdotte costituiscono un risultato concreto di questo lavoro di interlocuzione e rappresentano un passo avanti verso una regolamentazione più chiara e sostenibile, che riconosce le specificità del comparto apistico all’interno delle politiche sanitarie e formative nazionali.