Il Regolamento (UE) n. 1151/2012sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, ha istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione nel mercato interno, da parte dei produttori, delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto. 

Esso stabilisce le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” (art. 31) e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati recanti deroghe di tali condizioni d’uso in casi debitamente giustificati o riguardanti la definizione dei metodi di produzione e altri criteri pertinenti per l’applicazione di tale termine. 

Dopo tre consultazioni con gli Stati membri negli ultimi mesi, l’11 marzo 2014, la Commissione Europea ha adottato un atto delegato che chiarisce e stabilisce le deroghe per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” e altri criteri pertinenti per la sua applicazione, con l’obiettivo di evitare che i consumatori siano indotti in errore.

L’atto delegato prevede quanto segue.

 

Prodotti di montagna di originale animale

Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti forniti da animali (latte, uova, …) nelle zone di montagna definite all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012  (“… si intendono per «zone di montagna dell’Unione» le zone di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 …”) e trasformati in tali zone. 

Per i prodotti derivanti da animali (carne, …) che vengano trasformati in zone di montagna, il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti derivanti da animali allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in tali zone di montagna oppure derivanti da animali transumanti che sono stati allevati per almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.

Prodotti di montagna dell’apicoltura
Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti dell’apicoltura se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna. 2. In deroga all’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, lo zucchero utilizzato nell’alimentazione delle api non deve obbligatoriamente provenire da zone di montagna.

Prodotti di montagna di originale vegetale
In deroga all’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti di origine vegetale unicamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna definite all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Ingredienti dei prodotti di montagna

Se utilizzati in alimenti composti insieme a prodotti di montagna di origine animale e vegetale, gli ingredienti non compresi nell’allegato I del Reg. (UE) 1151/2012, le erbe, le spezie e lo zucchero, possono provenire da zone al di fuori delle zone di montagna, purché non rappresentino più del 50% del peso totale degli ingredienti.

Mangimi provenienti da zone di montagna
i mangimi per gli animali di allevamento sono considerati provenire essenzialmente da zone di montagna se la parte eccedente della dieta annuale che non può essere prodotta nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, non supera il 50% e, nel caso dei ruminanti, il 40%. Per quanto riguarda i suini, la parte di mangimi che non proviene da zone di montagna non deve rappresentare oltre il 75% della dieta annuale degli animali.

Tali percentuali non si applicano ai mangimi per gli animali transumanti nel periodo in cui sono allevati al di fuori delle zone di montagna.

Operazioni di trasformazione al di fuori delle zone di montagna
In deroga all’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, le seguenti operazioni di trasformazione possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna, purché la distanza dalla zona di montagna in questione non sia superiore a 30 km:

  • operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013;
  • macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse;
  • spremitura dell’olio di oliva.

Per quanto riguarda i prodotti trasformati sul loro territorio, gli Stati membri possono decidere che la deroga per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari non si applica, oppure che gli impianti di trasformazione debbano essere situati entro una distanza, da precisare, di meno di 30 km dalla zona di montagna in questione.

 

Scarica il Reg (UE) 1151/2012

Scarica l’atto delegato dell’11 marzo 2014