Il Ministero della Salute, in merito ad alcuni termini introdotti dalla nuova normativa e ad alcune funzionalità della
BDN-sezione apicoltura, ha trasmesso una Nota avente per oggetto “Sistema I&R – comunicazioni inerenti all’applicazione in apicoltura del decreto legislativo 134/22” riportando i seguenti chiarimenti:
Lo stabilimento (definito dal regolamento UE 2016/429, all’articolo 4- 27) corrisponde, nella nuova legislazione vigente da settembre 2022, all’azienda dell’ordinamento precedente e alla sede dell’apicoltore in apicoltura.
Il codice aziendale in apicoltura è assegnato alla sede dell’apicoltore (a differenza di tutti gli altri settori/specie gestiti da BDN), come nella precedente normativa.
L’operatore (definito dal regolamento UE 2016/429, all’articolo 4-24) corrisponde al detentore dell’ordinamento in materia di anagrafe e all’apicoltore in apicoltura.
L’apiario corrisponde in apicoltura all’allevamento come nelle disposizioni precedenti all’entrata in vigore del d.lgs. 134/22 ed è identificato in BDN con codice aziendale seguito dal progressivo degli apiari dello stesso apicoltore, che possono avere diversa ubicazione, come per le precedenti disposizioni.
Il documento di accompagnamento di cui all’articolo 8, comma 7 del d.lgs. 134/22 e capitolo 5 del manuale operativo di cui al DM 07/03/23, corrisponde al modello C della normativa precedente allo stesso d.lgs.
Le registrazioni del censimento annuale e delle movimentazioni erano previste anche dalle disposizioni precedenti al d.lgs. 134/22.
La registrazione delle movimentazioni in BDN verso apiari del medesimo operatore era già prevista dalle disposizioni precedenti alle attuali, con alcune esclusioni che dall’entrata in vigore della nuova norma non sono più contemplate.
In BDN sezione apicoltura:
- non sono richiesti né i dati catastali del terreno e né la superficie destinata agli animali;
- la capacità dello stabilimento in apicoltura sarà riferita non più all’apiario ma all’apicoltore, quindi all’operatore a cui è stato attribuito il codice aziendale e a tutti i suoi apiari, in base alle consistenze rilevabili in BDN per l’anno di riferimento (in base a censimenti/movimentazioni). Si ricorda che la capacità di un determinato apicoltore è
utilizzata fra l’altro per definire l’orientamento produttivo (per esempio l’orientamento familiare in apicoltura riguarda tutto lo «stabilimento» e non singoli apiari) e per le determinazioni inerenti ad adempimenti previsti dai DM di cui ai d.lgs. 134/22 e 136/22; - per la registrazione di apiari nomadi non è prevista la comunicazione tramite SUAP in quanto trattasi di apiari che afferiscono allo stesso apicoltore già registrato in BDN e utilizzati principalmente nel periodo della fioritura;
- l’apicoltura è un settore distinto in BDN sia da quello che gestirà i bombi e sia da quello per altri insetti di cui saranno sviluppate distinte funzionalità per la registrazione;
- l’indirizzo e le coordinate geografiche (georeferenziazione) sono richieste per l’apiario (non per la sede dell’apicoltore- codice aziendale), come in precedenza.
Con un comunicato stampa, a seguito della ricezione della nota del Ministero della Salute, l’Unaapi (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani) ribadisce quanto reiteratamente evidenziato e comunicato in precedenza, ossia come l’impostazione e i conseguenti obblighi contenuti nel suddetto decreto siano inaccettabili.