Come è ormai noto, dal 13 dicembre 2016, è in vigore l‘obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1 lettera l) del Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Così come indicato al Punto 1 dell’Allegato V del Regolamento, tra gli alimenti per i quali l’indicazione della dichiarazione nutrizionale in etichetta non è obbligatoria, troviamo il miele, il polline e la pappa reale, in quanto “prodotti non trasformati che comprendono una sola categoria di ingredienti“.

Per le classiche preparazioni alimentari prodotte dagli apicoltori (miele e frutta secca; miscele di miele, propoli, polline, pappa; miele e pasta di cacao; ecc) sembrava invece necessario aggiornare tutte le etichette, nonostante quanto espresso al Punto 19 dello stesso Allegato V dove si indica che per gli “alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttaamente il consumatore finale” non è previsto l’obbligo di riportare in etichetta la dichiarazione nutrizionale. Le Autorità competenti non si erano infatti espresse nel definire con precisione quanto indicato al Punto 19, non permettendo interpretazioni oggettive.

Come riporta l’Avv. Dario Longo su FARE – Food and Agricolture Requirement con Nota del 16 novembre 2016, il Ministero della Salute ha fornito invece gli elementi necessari per l’applicazione del Punto 19 chiarendo che la deroga dell’indicazione dell’etichetta nutrizionale in etichetta si applica alle sole micro-imprese (2), vale a dire quelle con “meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro“. Di conseguenza, “le piccole quantità di prodotti” esentate dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale possono di fatto coincidere con l’intera produzione di tali imprese, a condizione che la vendita abbia luogo mediante:

– fornitura diretta ai consumatori, anche mediante spacci aziendali, mercati locali (es. Campagna Amica) e bancarelle, sagre “e ogni forma di somministrazione“, senza intermediazione di operatori diversi dal produttore, ovvero

– fornitura a strutture locali di vendita al dettaglio. Laddove,

– “il ‘livello locale’ viene a essere identificato nel territorio della Provincia ove insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini“, escludendo “il trasporto sulle lunghe distanze e quindi non può in alcun modo essere inteso come ambito nazionale“(3),

– la “vendita al dettaglio” va riferita sia a “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale“(4), sia alle c.d. “collettività”, cioè “qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale“(5).

Come interpretare la circolare? L’obiettivo del legislatore europeo è quello di contemperare l’interesse dei consumatori a ricevere informazioni sul ruolo degli alimenti nella dieta con quello delle PMI a sopravvivere alla già gravosa mole di oneri burocratici. Tenuto conto di ciò, si prova a decodificare il linguaggio ministeriale in termini operativi:

A) il criterio-guida per applicare la deroga è costituito dalle dimensioni dell’OSA, meno di 10 dipendenti (senza contare lavoratori stagionali, collaboratori esterni, partite IVA e voucher) e fatturato o bilancio inferiore a €2mio (6). L’esenzione può venire applicata anche a prodotti distribuiti per il tramite di centrali d’acquisto o piattaforme distributive, a condizione che

B) l’estensione territoriale della vendita al dettaglio dev’essere ragionevolmente contenuta. A livello convenzionale, l’Italia viene divisa in quattro aree geografiche e di mercato pressoché omogenee, le c.d. aree Nielsen (7):

– Area 1: Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Lombardia,

– Area 2: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna,

– Area 3: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna,

– Area 4: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Poiché oggi le PMI devono riferirsi ai canali della distribuzione moderna, il “livello locale” potrebbe venire ragionevolmente inteso coincidere, in linea di massima, con le suddette aree.

C) le micro-imprese come sopra definite dovrebbero venire altresì esentate dalla dichiarazione nutrizionale in relazione ad alimenti forniti direttamente ai consumatori tramite ecommerce e/o consegne e/o vendite a distanza. In una logica di sostenibilità improntata, tra l’altro, alla riduzione dell’impatto ambientale dei trasporti (un furgoncino può risparmiare l’impiego di un centinaio di auto da parte di altrettante famiglie) e al servizio a favore di categorie di soggetti non in grado di provvedere autonomamente (come gli anziani, quota consistente della popolazione italiana).

Note

(1) Alcuni Paesi membri (LINK http://www.foodagriculturerequirements.com/esenzioni-dalla-tabella-nutrizionale-gli-stati-membri-si-muovono/) hanno già adottato interpretazioni pragmatiche, a fronte dell’inedia della Commissione (LINK http://www.foodagriculturerequirements.com/esenzioni-dallobbligo-di-etichetta-nutrizionale-la-commissione-latita/)

(2) Ai sensi della decisione della Commissione europea 2003/361/CE

(3) In analogia con le deroghe già accordate a piccole produzioni nell’ambito del Pacchetto Igiene. Si vedano le Linee Guida Stato-Regioni per l’applicazione del reg. CE 852/04, c.d. “Igiene 1″, http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_026546_59%20csr.pdf

(4) D.lgs. 114/1998, articolo 4

(5) Reg. (UE) n. 1169/11, articolo 2.2.d

(6) La definizione di micro-impresa avrebbe pure dovuto venire aggiornata entro il 2015 ma la Commissione europea, come è noto, non brilla in puntualità

(7) Il Ministro dello Sviluppo Economico converrà sicuramente che la proclamata “economia 4.0″ è più coerente al concetto di area Nielsen che a quello di “Province contermini”