Come riportato sul Bollettino CIA Alta Lombardia, con Decreto n. 10986 del 26/07/2022, Regione Lombardia ha aggiornato le tabelle dei fabbisogni lavorativi del settore agricolo lombardo.
Sulla base dei dati indicati in tali tabelle si determinano le ore (e le giornate) di lavoro che l’azienda agricola annualmente richiede e determina inoltre il diritto/dovere di iscrizione dell’imprenditore agricolo, sia questo titolare di ditta individuale o socio di società, ad iscriversi nell’INPS nella sezione coltivatore diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP).
Il Decreto n. 10986 ha aggiornato i fabbisogni come da tabella seguente triplicando i valori previsti precedentemente.
10.7 API | Fabbisogno di manodopera espresso in giornate/anno | Fabbisogno di manodopera espresso in giornate/anno | Fabbisogno di manodopera espresso in ore/anno | Fabbisogno di manodopera espresso in ore/anno | |
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minimo | massimo | minimo | massimo | ||
10.7.1 | Arnie Stanziali | 3 | 6 | 19,5 | 39 |
10.7.2 | Arnie nomadismo | 4 | 8 | 26 | 52 |
Oggi, quindi, l’imprenditore agricolo operante in zona non svantaggiata che vanta il requisito reddituale necessario all’iscrizione all’Inps in qualità di Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale (almeno il 50% del reddito da lavoro derivante dall’attività agricola) ha l’obbligo di iscrizione all’Inps superate le 31 arnie in caso di allevamento stanziale o 23 arnie in caso di nomadismo). L’imprenditore agricolo operante in zona montana che vanta il requisito reddituale necessario all’iscrizione all’Inps in qualità di CD o IAP (almeno il 25% del reddito da lavoro derivante dall’attività agricola) ha l’obbligo di iscrizione all’Inps superate le 16 arnie in caso di allevamento stanziale o 12 arnie in caso di nomadismo).
Ricordiamo che nel caso in cui l’attività agricola risulti essere secondaria (per tempo dedicato e reddito) rispetto ad un’altra attività lavorativa esercitata, non si avrebbe l’obbligo di versare i contributi ma si sarebbe tenuti a dare evidenza all’INPS del possesso del requisito.
E’ comunque opportuno, al fine di evitare recuperi o sanzioni, rivolgersi al proprio centro di assistenza agricola (ad esempio CIA) per opportune verifiche della propria situazione.
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