A partire da lunedì 15 giugno e fino al 13 agosto è possibile richiedere i contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese in crisi per l’emergenza coronavirus.

ll D.L. “Rilancio” con l’art. 25 ha difatti riconosciuto un contributo a fondo perduto indirizzato ai titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario con partita IVA.

Potranno beneficiare del contributo, quindi, anche gli imprenditori agricoli, compresi coloro che svolgono attività agricole connesse oppure eccedentarie al reddito agrario, indipendentemente dal fatto che l’impresa agricola sia gestita in forma individuale o in qualunque forma societaria.

Tra i destinatari della norma inoltre ci sono anche gli imprenditori agricoli c.d. esonerati titolari di partita IVA (vale a dire con volume di affari non superiore a 7.000 euro), qualora ricorrano i requisiti imposti dalla norma.

Il riconoscimento del contributo è comunque subordinato alla verifica di due requisiti:

  • l’impresa non deve aver conseguito ricavi o volume di affari superiore a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • l’impresa deve essere in grado di dimostrare che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore di oltre il 33 per cento di quello di aprile 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

  1. 20% per i soggetti con ricavi o compensi o volume di affari non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  2. 15% per i soggetti con ricavi o compensi o volume di affari indicati superiori a 400.000 euro e inferiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  3. 10% per i soggetti con ricavi o compensi o volume di affari indicati superiori a un milione euro e inferiori a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo spetta – indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti – in presenza di attività avviate dal 1° gennaio 2019, ai quali sarà comunque riconosciuto, se non superiore, il contributo minimo edittale di 1.000 o 2.000 a seconda che si tratti di soggetti individuali o societari, e per i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da tali eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

La domanda potrà essere presentata a partire dal 15 giugno 2020 e fino al termine del 13 agosto 2020 anche rivolgendosi ad un intermediario. Se il richiedente è un erede le istanze dovranno essere trasmesse solo a partire dal 25 giugno 2020 e non oltre al 24 agosto.

All’esito positivo del controllo dei requisiti del richiedente, l’Agenzia delle Entrate erogherà il contributo mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto che ha presentato l’istanza.

Per avere maggiori informazioni potete consultare il mini portate di Cia – Agricoltori Italiani “NoiCIAggiorniamo” oppure chiedere assistenza e consulenza accedendo ad un nuovo mini portale web lanciato la Cia “Ciaiutaleimprese