È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026 la Legge 21 aprile 2026, n. 75, recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”. La legge entrerà in vigore il 29 maggio 2026 e introduce importanti modifiche al sistema penale e amministrativo in materia agroalimentare.

L’obiettivo del provvedimento è rafforzare la tutela dei consumatori, contrastare le frodi e rendere più efficace il sistema dei controlli sui prodotti alimentari.

La legge non introduce disposizioni specifiche dedicate al miele o all’apicoltura, ma riguarda anche gli operatori apistici nella misura in cui producono, confezionano o commercializzano alimenti. Per il miele, quindi, gli aspetti più rilevanti sono quelli relativi a tracciabilità, correttezza dell’etichetta, indicazione dell’origine e comunicazione commerciale.

Frodi alimentari e indicazioni ingannevoli

Una delle principali novità riguarda l’introduzione nel codice penale di nuove fattispecie legate alla frode alimentare e al commercio di alimenti con segni mendaci.

La frode alimentare riguarda chi, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, mette in commercio alimenti, acque o bevande non genuini oppure sostanzialmente diversi da quanto dichiarato o pattuito per origine, provenienza, qualità o quantità.

La pena prevista è la reclusione da 2 mesi a 1 anno e la multa da 1.000 a 4.000 euro. La punibilità è esclusa quando la condotta è di lieve entità, ad esempio per quantità o valore economico esiguo del prodotto o per assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato.

Il commercio di alimenti con segni mendaci riguarda invece l’utilizzo di segni distintivi, indicazioni o presentazioni false o ingannevoli, anche figurative, tali da indurre in errore il consumatore sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti.

In questo caso la pena è la reclusione da 3 a 18 mesi e la multa fino a 20.000 euro.

Un aspetto importante è che la norma richiama espressamente anche le tecniche di comunicazione a distanza e gli strumenti digitali. Di conseguenza, non assumono rilievo solo le etichette, ma anche le informazioni diffuse tramite siti internet, e-commerce, social network, schede prodotto, volantini, listini e materiale promozionale.

Denominazioni protette e prodotti biologici

La legge rafforza anche la tutela delle denominazioni protette. Per la contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari, la pena diventa reclusione da 1 a 4 anni e multa da 10.000 a 50.000 euro.

Sono inoltre previste aggravanti quando le condotte riguardano denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette, quando vengono utilizzati falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni agli organismi di vigilanza, quando i fatti sono particolarmente gravi per la quantità di alimento coinvolto oppure quando gli alimenti sono indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.

Se concorrono due o più aggravanti, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Sono inoltre previste ulteriori conseguenze nei casi più gravi o di recidiva, come la possibile chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio.

Tracciabilità: sanzioni più pesanti

A conferma dell’importanza di mantenere ordinata e aggiornata la documentazione di tracciabilità aziendale, la nuova legge interviene anche sul regime sanzionatorio relativo agli obblighi di rintracciabilità previsti dalla normativa alimentare europea.

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non rispettano gli obblighi di tracciabilità sono soggetti a una sanzione amministrativa da 6.000 a 48.000 euro oppure, quando superiore, al 3% del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’accertamento della violazione.

La sanzione massima non può comunque superare 150.000 euro.

La legge distingue però le violazioni sostanziali dalle irregolarità esclusivamente documentali o formali. Per le violazioni che non incidono sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l’autorità competente assegna all’operatore un termine di 15 giorni per la regolarizzazione spontanea prima di procedere con la sanzione.

Etichettatura e informazioni al consumatore

La legge modifica anche diverse disposizioni sanzionatorie in materia di informazioni sugli alimenti, con particolare riferimento a pratiche leali di informazione, denominazione dell’alimento, elenco degli ingredienti e indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza.

In molti casi le sanzioni vengono aumentate e possono essere parametrate anche al fatturato dell’operatore. Per alcune violazioni la sanzione può arrivare a 4.000-32.000 euro, oppure al 3% del fatturato annuo se tale importo è superiore, con un limite massimo di 100.000 euro.

Per altre violazioni sono previste sanzioni da 1.000 a 8.000 euro o da 2.000 a 16.000 euro, con massimali rispettivamente fino a 25.000 euro o 50.000 euro nei casi parametrati al fatturato.

Per chi produce, confeziona o vende miele, il principio da tenere presente è semplice: ciò che viene dichiarato al consumatore deve verificato attentamente.

L’attenzione non riguarda soltanto l’etichetta. Anche una comunicazione commerciale o descrittiva, se formulata in modo non corretto, può indurre il consumatore a ritenere che il prodotto abbia caratteristiche, origine o qualità diverse da quelle effettive.

Controlli e blocco temporaneo dei prodotti

La legge introduce anche il cosiddetto blocco ufficiale temporaneo.

In caso di violazioni documentali di carattere formale, che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, l’organo di controllo può disporre il blocco temporaneo del prodotto o dei mezzi tecnici di produzione.

L’operatore ha la possibilità di trasmettere la documentazione corretta entro 10 giorni. Se la documentazione è idonea, il prodotto viene svincolato; in caso contrario, il blocco può trasformarsi in sequestro amministrativo.

Viene inoltre istituita presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, con il compito di favorire il coordinamento tra gli organi di controllo, predisporre annualmente un Piano operativo dei controlli agroalimentari e promuovere campagne straordinarie contro frodi e pratiche sleali.

Conclusioni

La Legge n. 75/2026 rappresenta un rafforzamento del sistema di tutela dei prodotti alimentari italiani e del consumatore. Per il settore apistico non emergono disposizioni specifiche dedicate al miele, ma il quadro sanzionatorio più severo impone agli operatori una maggiore attenzione nella gestione documentale, nella tracciabilità e nella comunicazione commerciale.

Apilombardia invita quindi gli apicoltori a verificare con cura la correttezza delle proprie etichette e delle informazioni fornite ai consumatori, ricordando che trasparenza, tracciabilità e coerenza documentale sono strumenti fondamentali per valorizzare il miele italiano e tutelare il lavoro delle aziende apistiche.