Dal 27 settembre 2026 sono applicabili le nuove disposizioni introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/825, recepita in Italia con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che modifica il Codice del consumo rafforzando la tutela dei consumatori rispetto alle comunicazioni ambientali generiche, non adeguatamente dimostrate o potenzialmente ingannevoli.

Le nuove disposizioni interessano anche il settore apistico, in particolare per quanto riguarda le informazioni ambientali utilizzate nella comunicazione commerciale rivolta ai consumatori: dalle etichette e dalle confezioni del miele ai siti internet, agli e-commerce, ai social network, alle brochure e agli altri materiali promozionali.

L’obiettivo della normativa non è impedire alle aziende di comunicare le proprie buone pratiche ambientali, ma fare in modo che le informazioni fornite al consumatore siano chiare, specifiche e verificabili.

Asserzioni ambientali generiche

La Direttiva interviene in particolare sulle cosiddette asserzioni ambientali generiche, ossia quelle indicazioni che suggeriscono una prestazione o un beneficio ambientale senza precisarne adeguatamente il contenuto.

Tra gli esempi richiamati dalla normativa figurano espressioni come “rispettoso dell’ambiente”, “ecocompatibile”, “verde”, “amico della natura” ed “ecologico”.

Le asserzioni ambientali generiche sono vietate quando l’operatore non è in grado di dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente all’affermazione. Se invece la caratteristica ambientale viene specificata in termini chiari ed evidenti sullo stesso mezzo di comunicazione, l’asserzione non è considerata generica; resta comunque soggetta alle regole generali sulle pratiche commerciali ingannevoli e deve quindi essere veritiera e adeguatamente documentata.

Il tema è stato approfondito il 2 ottobre nel webinar “Greenwashing e Green Claims. La Direttiva (UE) 2024/825 e il D.Lgs. 30/2026”, organizzato da CCPB, con gli interventi dell’avv. Dario Dongo di FARE, dedicato al nuovo quadro normativo, e del dott. agr. Alberto Albertini di CCPB, che ha approfondito in particolare il ruolo delle certificazioni e il caso della produzione integrata.

Apilombardia ha seguito l’incontro per valutare le principali ricadute della nuova disciplina sulla comunicazione delle aziende apistiche.

Dalle affermazioni generiche alle informazioni specifiche

Per le aziende apistiche uno degli aspetti più rilevanti riguarda l’utilizzo di espressioni come “green”, “sostenibile” o “ecologico” riferite al miele, agli imballaggi o all’azienda nel suo complesso.

Ad esempio, definire genericamente un’azienda apistica come “green” non consente al consumatore di comprendere quale sia la caratteristica ambientale che giustifica l’affermazione.

Se l’elemento che si intende valorizzare è l’utilizzo di energia prodotta da un impianto fotovoltaico, è preferibile comunicare direttamente quella caratteristica, ad esempio indicando che il laboratorio utilizza energia prodotta dal proprio impianto fotovoltaico, purché l’informazione sia corretta e documentabile.

Il principio da tenere presente è quindi quello della corrispondenza tra ciò che viene dichiarato e ciò che l’azienda è effettivamente in grado di dimostrare.

Attenzione a non estendere una caratteristica all’intero prodotto o all’azienda

La nuova disciplina vieta inoltre di presentare come caratteristica dell’intero prodotto o dell’intera attività aziendale un vantaggio che riguarda soltanto un suo aspetto.

Se una determinata caratteristica ambientale riguarda esclusivamente l’imballaggio, non può essere automaticamente attribuita al miele.

Allo stesso modo, una caratteristica riferita a una singola fase del processo produttivo o a una specifica linea di prodotti non può necessariamente essere estesa all’intera attività aziendale.

Un cartone per confezioni regalo contenente, ad esempio, una determinata percentuale di materiale riciclato può essere valorizzato comunicando quella specifica caratteristica, se adeguatamente documentata. Questo non consente però, di per sé, di definire il prodotto contenuto nella confezione come “miele sostenibile”.

Diventa quindi importante individuare con precisione a quale elemento si riferisce l’informazione ambientale: prodotto, confezione, singolo componente dell’imballaggio, processo produttivo o organizzazione aziendale.

“Eco” e prodotti alimentari

Nel settore alimentare occorre prestare un’ulteriore attenzione all’utilizzo del termine “eco”.

La normativa europea sulla produzione biologica riserva infatti termini come “bio” ed “eco”, quando utilizzati in modo da suggerire al consumatore che un alimento è stato ottenuto secondo il metodo biologico, ai prodotti conformi alla relativa disciplina.

Espressioni come “miele eco”, “eco miele” o “produzione eco”, quando suggeriscono al consumatore il metodo di produzione biologico, non possono quindi essere utilizzate per prodotti non conformi alla normativa sul biologico.

Se l’intento è valorizzare una specifica scelta ambientale dell’azienda, è preferibile descrivere direttamente la pratica adottata anziché ricorrere a un termine generico.

Biologico e sostenibilità

La certificazione biologica costituisce una base importante per comunicare le caratteristiche del metodo di produzione effettivamente coperte dalla normativa europea.

Questo non significa tuttavia che un prodotto o un’azienda certificati biologici possano essere automaticamente definiti “sostenibili” sotto ogni profilo.

Il concetto di sostenibilità può infatti comprendere, oltre agli aspetti ambientali, anche elementi di carattere sociale, come le condizioni di lavoro o l’equa remunerazione lungo la filiera, che non sono necessariamente coperti dalla certificazione biologica.

Anche in presenza di una certificazione è quindi necessario verificare quali caratteristiche essa attesti effettivamente, evitando di attribuirle un significato più ampio rispetto al suo reale campo di applicazione.

Api, impollinazione e biodiversità

Per il settore apistico merita particolare attenzione anche la comunicazione relativa alla biodiversità.

Il ruolo svolto dagli impollinatori negli ecosistemi è ampiamente riconosciuto, ma questo principio generale non consente automaticamente di attribuire a ogni prodotto dell’alveare o a ogni azienda apistica uno specifico beneficio ambientale.

Occorre quindi distinguere tra l’informazione generale sul ruolo delle api e l’affermazione secondo cui una determinata attività aziendale produce uno specifico risultato in termini di tutela della biodiversità.

Nel caso in cui l’apicoltore partecipi a progetti documentati di monitoraggio degli impollinatori, conservazione degli habitat, ricerca, citizen science o altre iniziative ambientali, queste attività possono essere comunicate descrivendo il progetto, le azioni svolte e, quando disponibili, i relativi risultati, evitando di trasformarle in affermazioni generiche sull’intero prodotto o sull’azienda.

Non solo etichette

Le disposizioni non riguardano esclusivamente le informazioni riportate sul vasetto di miele.

Quando rientrano nella comunicazione commerciale rivolta ai consumatori, assumono rilievo anche i contenuti presenti su siti internet aziendali, e-commerce e schede prodotto, social network, brochure, volantini, espositori, materiali informativi durante mercati e manifestazioni, confezioni regalo e altro materiale promozionale.

È quindi opportuno verificare non soltanto le nuove etichette, ma anche i contenuti aziendali già pubblicati e ancora accessibili online.

Attenzione anche alle immagini e agli elementi grafici

Una particolare attenzione va riservata anche alle immagini, ai simboli, ai colori e agli altri elementi grafici utilizzati nella comunicazione.

Fotografie di ambienti naturali, prati fioriti, boschi, foglie, alberi o altri simboli associati alla natura non sono naturalmente vietati. Possono tuttavia essere percepiti dal consumatore come messaggi ambientali impliciti o rafforzare il significato di un claim scritto.

In alcuni casi, simboli come foglie o altri segni grafici possono inoltre essere percepiti come marchi di fiducia o etichette di sostenibilità.

È quindi opportuno valutare sempre la comunicazione nel suo insieme, verificando che il messaggio complessivamente trasmesso non attribuisca al prodotto o all’azienda benefici ambientali maggiori di quelli effettivamente dimostrabili.

QR code e informazioni di approfondimento

Il QR code può rappresentare uno strumento utile per mettere a disposizione del consumatore informazioni che, per ragioni di spazio, non possono essere riportate integralmente in etichetta.

Può essere utilizzato, ad esempio, per approfondire una certificazione, descrivere un progetto ambientale, fornire dati o rendere disponibile documentazione aggiuntiva.

Il QR code può quindi approfondire e documentare un’affermazione, ma non sostituisce la necessità di specificare in modo chiaro ed evidente, sullo stesso mezzo di comunicazione, un claim che altrimenti risulterebbe generico.

L’informazione essenziale deve quindi essere già comprensibile nel contesto in cui viene presentata, mentre il QR code può fornire gli elementi di dettaglio.

Gestione delle etichette e degli imballaggi già stampati

Dal 27 settembre 2026 le nuove regole si applicano anche ai prodotti e agli imballaggi già realizzati, ordinati o immessi nella distribuzione prima di tale data. Non è prevista una deroga generale che consenta di utilizzare fino a esaurimento tutte le scorte non conformi.

Nel giugno 2026 le autorità nazionali riunite nella rete europea Consumer Protection Cooperation (CPC) hanno tuttavia concordato un approccio proporzionato alla gestione delle cosiddette vecchie scorte.

La valutazione può tenere conto, caso per caso, delle quantità già prodotte, dei cicli di stampa, degli ordini precedentemente effettuati, della durata commerciale dei prodotti e della possibilità concreta di adottare misure correttive.

La presenza di confezioni o etichette già stampate contenenti un claim potenzialmente problematico non comporta quindi automaticamente la necessità di procedere al loro smaltimento.

È comunque opportuno che l’azienda si attivi tempestivamente, intervenendo sulle comunicazioni che possono essere modificate immediatamente, come quelle online, verificando le scorte esistenti e programmando la revisione delle successive produzioni di etichette e packaging.

Documentare le verifiche effettuate e il percorso di adeguamento può inoltre essere utile per dimostrare gli interventi messi in atto dall’azienda.

Indicazioni per le aziende apistiche

Alla luce delle nuove disposizioni, può essere utile per gli apicoltori effettuare una prima verifica della propria comunicazione, prestando particolare attenzione alle espressioni “green”, “eco”, “ecologico”, “sostenibile”, “amico dell’ambiente”, “rispettoso dell’ambiente”, “impatto zero” e ad altre formulazioni analoghe.

Per ciascuna indicazione è opportuno verificare:

  • a quale caratteristica concreta si riferisca;
  • se riguardi il miele, l’imballaggio, una fase produttiva o l’intera azienda;
  • quali dati, documenti o certificazioni ne dimostrino la veridicità;
  • se il messaggio comunicato al consumatore corrisponda effettivamente a quanto può essere dimostrato.

Una verifica analoga va fatta anche sulle immagini e sugli elementi grafici, valutando il messaggio complessivo che nasce dall’accostamento tra testi, fotografie, simboli, colori e claim ambientali.

Le nuove disposizioni non impediscono quindi di valorizzare le buone pratiche ambientali delle aziende apistiche, ma richiedono una comunicazione più precisa, trasparente e coerente con le evidenze disponibili.

 

I chiarimenti della Commissione europea richiamati nell’approfondimento costituiscono orientamenti interpretativi e non hanno valore di interpretazione autentica del diritto dell’Unione.