La Direzione Generale della Sanita’ Animale e dei Farmaci Veterinari  ha inviato all’Assessorato alla Salute della Regione Calabria  una nota con la quale si forniscono indicazioni sui criteri per le movimentazioni di alveari nelle zone di restrizione istituite in Calabria a seguito della infestazione da A.tumida.

Nella nota “Si ritiene possibile ipotizzare una movimentazione degli apiari all’interno della zona di sorveglianza” (area con raggio di 100 km avente come centro il primo focolaio rilevato),”purchè siano già stati soottoposti ad un precedente controllo con esito negativo e siano soggetti ad un analogo controllo, sempre con esito negativo, subito prima dello spostamento”, ma  “prematuro consentire detti spostamenti. Infatti, nonostanti siano trascorsi più di 30 giorni dall’ultimo caso confermato (23 dicembre  2014), non è possibile escludere a priori la presenza di A. tumida e di conseguenza i rischi che detta movimentazione potrebbe correre o addirittura che le api movimentate possano costituire la fonte di diffusione del parassita.”

Inoltre, a chiusura della nota,  si comunica che in relazione “alle modalità di calcolo dell’indennizzo da corrispondere agli apicoltori per le famiglie di api sottoposte a distruzione, ISMEA ha dato parere positivo sull’uttilizzo del valore di un famiglia calcolato su 5 telaini , come riportato nel bollettino ISMEA, qual e coefficiente per il calcolo dell’indennizzo per le famiglie allevate su un numero di telaini maggiore di cinque“.

In altri termini l’ISMEA ha preso atto della segnalazione dell’Osservatorio Nazionale del miele, che rileva i prezzi sul mercato, per precisare che quanto indicato nei bollettini è da riferirsi all’acquisto di sciami e non al valore delle famiglie in produzione, e che pertanto nel calcolo dell’indennizzo della famiglie incenerite, vanno presi in considerazione adeguati e commisurati valori.