Dopo 5 anni di gestazione finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 16 dicembre 2014, il decreto di Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica anazionale, in attuazione all’articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: “Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale”.

 Con la pubblicazione del decreto, a firma congiunta del Ministro della salute e di quello delle Politiche agricole, alimentari e forestali, partono i 90 giorni, previsti dal decreto del 2009 che istituisce l’anagrafe, necessari a rendere pienamente operativa la banca dati.

Con le modalità e procedure descritte nel manuale operativo tutti gli apicoltori ed i loro allevamenti andranno registrati nell’anagrafe. I dati già presenti in anagrafi apistiche regionali, se compatibili, andranno trasferiti nelle nuova BDA (banca dati apistica), secondo procedure concordate tra il Ministero della salute e le singole regioni.

Invece per i nuovi allevamenti, gli allevamenti e apicoltori non ancora registrati e quelle situazioni dove (nonostante le norme cogenti) ancora non si hanno dati certi e completi di apicoltori e apiari presenti sul territorio, si dovrà procedere alla registrazione operando direttamente in BDA.

Per la registrazione e successivo aggiornamento dei dati aziendali gli apicoltori potranno operare direttamente o delegando appositamente altri soggetti quali ad es.: operatori dei servizi veterinari, associazioni apistiche o di categoria, forme associate (cooperative, consorzi ecc.).

L’iscrizione in BDA comporta l’assegnazione di un codice identificativo, univoco per tutto il territorio nazionale, che identifica l’apicoltore e l’intero suo allevamento indipendentemente dalla collocazione dei suoi apiari. Si uniforma così la codifica degli allevamenti, superando quelle situazioni i cui apicoltori con alveari posizionati in regioni diverse, o anche in aree di diversa competenza Asl, hanno da gestire attualmente diversi e differenti codici aziendali.

Per accedere alla BDA è necessario accreditarsi secondo procedure che richiedono la compilazione online di moduli digitali dopo essersi autenticati mediante Carta nazionale dei Servizi (CNS) o altro strumento di identificazione informatica.

In BDA l’apicoltore:

  • potrà comunicare l’inizio della propria attività con la richiesta dell’attribuzione del codice identificativo univoco (vedi dati da inserire presenti nell’allegato A del decreto)
  • dovrà registrare la consistenza dei propri apiari (numero di alveari) e la loro collocazione (indirizzo e coordinate geografiche);
  • dovrà aggiornare ogni anno, dal 1° novembre al 31 dicembre, la consistenza e dislocazione degli alveari posseduti (censimento annuale);
  • dovrà comunicare la eventuale cessazione dell’attività (vedi dati da inserire presenti nell’allegato B del decreto);
  • dovrà comunicare le informazioni inerenti le movimentazioni (vedi dati da inserire presenti nell’allegato C del decreto);

In particolare in merito a quest’ultimo obbligo andranno registrate in BDA la compravendita di materiale vivo (alveari,sciami/nuclei, pacchi d’api, api regine) e gli spostamenti, anche temporanei, che determinano l’attivazione di un nuovo apiario o la cessazione delle attività di un determinato apiario.

Vengono inoltre uniformate a livello nazionale le caratteristiche del cartello identificativo,  che deve essere obbligatoriamente collocato in prossimità di ogni apiario e deve ripore la scritta “anagrafe apistica nazionale decreto ministeriale 4 dicembre 2009” e il codice identificativo univoco dell’apicoltore,

La nuova anagrafe, se gestita correttamente, può rivelarsi un potente strumento, adeguato ai tempi, che permette una gestione aggiornata dei dati, quantitativi e qualitativi, riguardanti il patrimonio apistico nazionale, e facilita e uniforma le operazioni di comunicazione fra apicoltore e autorità competente. Sicuramente molti degli apicoltori, specialmente coloro che svolgono l’attività per autoconsumo, avranno necessità di rivolgersi e delegare le operazioni in BDA ad altri soggetti,  e molti di loro in realtà lo fanno già rivolgendosi direttamente ai Servizi Veterinari i o alle rispettive associazioni.

Se gestita correttamente la BDA semplifica (o almeno queste erano le intenzioni iniziali) quelle operazioni che richiedono tempo e risorse a tutti coloro che svolgono l’attività professionalmente o quantomeno non per autoconsumo.

Se però quanto disposto dal decreto diventa solo un’ulteriore aggiunta alla pletora di norme, regolamenti, interpretazioni regionali, provinciali, locali o di quartiere, che negli anni si sono sommate nella gestione “normativa” dell’apicoltura sul territorio, allora la distanza che caratterizza, specie in certe aree del paese, il rapporto tra apicoltori e pubblica amministrazione, è destinata pericolosamente ad aumentare.

L’occasione dell’attivazione dell’anagrafe deve essere opportunamente utilizzata, ad esempio, per semplificare e uniformare sul territorio obblighi e procedure da seguire nella gestione del nomadismo, (la corretta segnalazione delle movimentazioni in BDA, permette di tracciare e seguire spostamenti, cessazioni e vendite). Le leggi regionali sull’apicoltura dovrebbero tutte subire una revisione a seguito dell’attivazione della BDA, in relazione alle nuove procedure introdotte, quantomeno per inserire sanzioni amministrative, per chi non adempie agli obblighi previsti da questo decreto.

Alcune questioni riguardanti la BDA rimangono comunque aperte o decisamente da migliorare. Una fra tutte la dichiarazione delle specie e sottospecie allevate, prevista fra i dati da inserire in BDA . Onde evitare equivoci e malintesi, se realmente occorre questa informazione deve essere intesa come libera dichiarazione e non come idonea e qualificata autocertificazione.

Infine, per chiarezza, in merito alla identificazione degli alveari, l’Unaapi, in sede di discussione sulla implementazione dell’anagrafe apistica, non si è mai opposta all’identificazione dei “contenitori” (a questo scopo il codice unico aziendale ci sembra più che sufficiente), si è sempre invece espressa contro ogni tentativo di rendere obbligatoria la numerazione progressiva degli alveari. Peraltro questa particolare questione nel manuale operativo è rimandata ad eventuale futura indicazione tecnica, se ritenuta necessaria, formulata dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni e province autonome.

Trovate qui il testo della decreto completo dei rispettivi allegati

Vanni Floris